

Decreto Controlli e proroga 2026: applicazione alle porte tagliafuoco. Ambito normativo e obblighi per gli operatori
Il Decreto Ministeriale 15 luglio 2025, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, proroga al 25 settembre 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori antincendio previsto dall’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 (noto come il “Decreto Controlli”).
La proroga al 25 settembre 2026 impone una corretta interpretazione del campo di applicazione della norma, in particolare per quanto concerne le porte resistenti al fuoco e al fumo.
Il tema centrale riguarda la distinzione tra attività di installazione e attività di manutenzione. Questa distinzione prevede dirette implicazioni sugli obblighi di qualificazione del personale.
Il Decreto Controlli disciplina:
- controllo
- sorveglianza
- manutenzione dei presidi e impianti antincendio installati e in esercizio, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008.
Il decreto non si applica nelle attività di:
- progettazione
- produzione
- commercializzazione
- prima installazione/posa in opera
Pertanto, le aziende che operano esclusivamente in tale ambito non rientrano nel perimetro degli obblighi di qualificazione del manutentore antincendio.
Installazione iniziale delle Porte Tagliafuoco
L’installazione delle porte tagliafuoco è regolata da normative tecniche di prodotto e di posa in opera, tra cui:
- UNI EN 16034 (marcatura CE)
- UNI 11473-1 (posa in opera di porte resistenti al fuoco)
In questa fase viene richiesto il rispetto delle istruzioni del produttore, la corretta posa in opera e il rilascio della dichiarazione di corretta installazione.
La posa iniziale non costituisce attività di manutenzione e non richiede né la qualifica del manutentore, né il NOT (Nulla Osta Transitorio).
Manutenzione e controlli delle porte tagliafuoco
Le attività di:
- controllo periodico
- regolazione
- riparazione
- sostituzione componenti
- verifica funzionale su porte già in esercizio
sono disciplinate dalla UNI 11473- 3 e rientrano invece a pieno titolo nella manutenzione antincendio.
In questo caso si applicano tutte le disposizioni del Decreto Controlli.
Il NOT
Il Nulla Osta Transitorio (NOT) è un provvedimento che consente lo svolgimento delle attività di manutenzione da parte die manutentori non ancora qualificati, nel periodo transitorio.
Per le porte tagliafuoco il NOT è richiesto solo pe i manutentori, viene rilasciato solo per specifiche attività ed ha una validità limitata nel tempo.
Con l’ultima proroga, il NOT cesserà definitivamente il 25 settembre 2026.
A partire da questa data, inoltre:
la manutenzione delle porte tagliafuoco potrà essere eseguita solo da manutentori qualificati, l’esperienza pregressa, se non certificata tramite qualifica, non sarà più sufficiente.
Considerazioni conclusive
Il Decreto Controlli non introduce obblighi aggiuntivi per chi produce, vende o installa porte tagliafuoco, ma definisce requisiti stringenti per chi ne garantisce l’efficienza nel tempo.
Una corretta interpretazione della normativa è essenziale per assicurare la conformità legislativa, tutelare le responsabilità aziendali e garantire il mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco previste.
La proroga rappresenta per noi di FAEL una finestra temporale utile per pianificare la formazione del personale, sostenere esami di qualificazione e adeguare tutta l’organizzazione aziendale.

























